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Indietro𝗔𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗱𝘂𝗲 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝘀𝘂𝗳𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗿𝗼 𝗯𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲
Pubblicato il 7 Ottobre, 2022 BandiSulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 223 del 23/09/2022 è stato pubblicato il Decreto Aiuti-ter (art. 1 D.L. 144/2022) che sulla scia dei Decreti Legge n. 21 marzo 2022, n. 21 e 17 maggio 2022 n. 50 proroga i crediti d’imposta sull’energia e sul gas ai mesi di ottobre e novembre 2022, crediti che dovranno essere richiesti entro 60 giorni dal termine del periodo di consumo in oggetto (quindi dal 30 novembre 2022). Le differenze rispetto ai Decreti precedenti, riguardano principalmente le percentuali del credito d’imposta ottenibili e alcuni presupposti necessari al loro ottenimento. A tal proposito, nel caso in cui si fosse riscontrato da parte delle imprese richiedenti un aumento del costo unitario del kWh nel terzo trimestre dell’anno in corso pari ad almeno il 30% rispetto al 2019, le imprese a forte consumo di energia elettrica godranno adesso di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute, rispetto al 25% dei mesi precedenti. Le imprese gasivore e non, avranno dunque accesso ad un contributo pari al 40% della spesa sostenuta per il gas che è stato consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Le imprese non energivore saranno agevolate con un aumento del credito d’imposta dal 15% al 30%. Inoltre, per quest’ultime, è sufficiente possedere un contatore di almeno 4,5 Kw (a differenza dei 16,5 precedenti) per rientrare nel novero degli aventi diritto, norma che fa rientrare nel novero degli aventi diritto attività quali Bar, Ristoranti ed Esercizi Commerciali.
L’agenzia delle Entrate ha disposto dei codici tributo, che servono a consentire l’utilizzo dei crediti di imposta per tutte le imprese beneficiarie:
- 6983 per le aziende energivore;
- 6984 per le aziende gasivore;
- 6985 per le aziende non energivore;
- 6986 per le aziende non gasivore;
A tal fine, va chiarito che i conteggi che determinano l’importo esatto del credito a cui si ha diritto non sono sempre semplici da effettuarsi. Nel caso in cui il fornitore di energia del terzo trimestre 2022 sia lo stesso del medesimo periodo del 2019, il percorso diviene più semplice, ed è possibile richiedere il conteggio del credito spettante inviando la richiesta tramite PEC allo stesso. Con la delibera 373 del 29 luglio 2022, ARERA, l’Autorità di regolazione in materia energetica, ha infatti disposto che ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l’impresa richiedente già nel citato periodo del 2019, su esplicita richiesta di quest’ultima, è tenuto inviare una comunicazione che riporti il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il trimestre in oggetto dell’anno 2022. Nel caso in cui invece tale condizione non si verifichi, il calcolo assume maggiore complessità ed è preferibile che l’impresa richiedente si rivolga a professionisti specializzati per opportuna realizzazione e verifica in quanto dovrà essere realizzato in autonomia dalle stesse.
CNA Siracusa fornisce a tale scopo ai propri iscritti che desiderano avere maggiori informazioni in merito o abbiano riscontrato problemi legati al cambio fornitore dal 2019 ad oggi, un supporto personalizzato mettendo a disposizione dei partner specializzati.
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