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Scadenza per la comunicazione del Titolare Effettivo

Pubblicato il 21 Ottobre, 2023 Comunicazioni

Entro l’11 dicembre 2023 occorre comunicare il TITOLARE EFFETTIVO d’impresa.Con Decreto 29 settembre 2023  n. 236 , il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività dei sistemi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust. 

Dalla data di pubblicazione del sopra citato provvedimento ( Quindi dal 09/10/2023) , decorre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni  per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni all’uopo necessarie. Fin da ora si intende dare evidenza che, scadendo il termine indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione dovrà essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.Le comunicazioni, come disposto dall’art. 21 del D. lgs. n. 231/2007 e dall’art. 2 del Decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assunto di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, dovranno essere inoltrate agli Uffici del Registro delle Imprese territorialmente competenti esclusivamente con modalità telematiche. 

Si ricorda che per titolare effettivo deve intendersi “… la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”. 

In particolare, nel caso in cui il soggetto su cui si è chiamati ad eseguire le verifiche è una società di capitali: 

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del relativo capitale, detenuta da una persona fisica; 

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del relativo capitale posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 

Qualora non fosse possibile individuare il beneficiario effettivo sulla base dei parametri sopra indicati, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente in forza:         

i. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;        

ii. del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;         

iii. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. Infine, se in base ai criteri sopra indicati non fosse possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questi coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o di direzione della società. 

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