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Contributo a Fondo Perduto concesso dall’Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 20 Ottobre, 2020 Comunicazioni

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CONCESSO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE ISTANZE DI RETTIFICA

Con la Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo le segnalazioni, tra gli altri, della CNA, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di presentare istanze, in autotutela, per correggere errori presenti nelle richieste di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio).

Come è noto, la trasmissione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, volto a ristorare i contribuenti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, poteva essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 (ovvero dalla data del 25 giugno 2020 per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) e non oltre il giorno 13 agosto 2020 (ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto).

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di sanare le suddette situazioni attraverso la presentazione, in autotutela, di un’apposita istanza telematica.

Nello specifico, l’istanza va inviata via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente e firmata digitalmente. Nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale, potrà trasmettere via PEC l’istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità. La trasmissione può avvenire anche tramite intermediari.

Contestualmente all’istanza, occorrerà inviare anche una nota in cui vengono spiegati i motivi dell’errore o dell’impossibilità di trasmettere nei termini di legge l’istanza sostitutiva di quella originariamente presentata.

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